Analisi aggiornata al 23 settembre 2026
Il Digital Networks Act (DNA), presentato dalla Commissione europea il 21 gennaio 2026, è una proposta di regolamento sulle reti e sui servizi di comunicazione elettronica. Riunisce in un quadro direttamente applicabile il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, la disciplina del BEREC, il programma sulla politica dello spettro radio e le disposizioni fondamentali sull’Internet aperta. Non è ancora legge: il fascicolo 2026/0013(COD) è all’esame del Parlamento europeo, nella commissione Industria, ricerca ed energia (ITRE), e richiede l’accordo del Parlamento e del Consiglio. Non esiste una data certa di approvazione. [1][2]
L’obiettivo dichiarato è ridurre la frammentazione normativa, sostenere l’ammodernamento delle reti e rafforzarne la resilienza. Una disciplina uniforme può ridurre alcuni costi amministrativi, ma non equivale a un mercato unico già realizzato: copertura, risorse radio, opere civili, potere di mercato e condizioni commerciali restano in larga misura locali. Valutare il DNA solo dal punto di vista degli investimenti degli operatori darebbe quindi un quadro incompleto; contano anche l’accesso dei concorrenti, la qualità e la convenienza dei servizi per chi li acquista. [1][3]
Autorizzazioni e governance
La proposta introduce il Single Passport: per alcune attività il fornitore potrebbe effettuare una sola notifica in uno Stato membro per operare in più Paesi. Prevede inoltre un’autorizzazione europea per specifici usi dello spettro satellitare. Questo può agevolare le offerte transfrontaliere, ma non elimina automaticamente gli altri vincoli nazionali né rende identici i contratti o le reti nei 27 mercati. Il BEREC conserva il proprio ruolo; è il suo ufficio di supporto che assumerebbe il nome Office for Digital Networks (ODN), con sede a Riga, e nuove funzioni a sostegno anche dell’organismo europeo per la politica dello spettro. [1]
Il BEREC, nella sua prima valutazione, riconosce il fine dell’integrazione, ma teme che il Single Passport concentri la vigilanza nello Stato della notifica, favorisca la scelta opportunistica del regolatore e aggiunga passaggi di coordinamento. È una posizione istituzionale da considerare, non una prova che la misura fallirà: il risultato dipenderà dai poteri delle autorità del Paese in cui il servizio viene prestato e dalle regole applicative. [3]
Fibra e dismissione del rame
Il testo chiede agli Stati membri di individuare le aree di dismissione e predisporre piani nazionali di transizione. Per anticipare lo spegnimento in una zona, la fibra deve raggiungere almeno il 95% degli immobili e devono essere disponibili servizi al dettaglio di qualità comparabile a prezzi accessibili. Il 31 dicembre 2035 è il termine entro cui, in linea generale, gli Stati dovrebbero disporre lo spegnimento in tutte le aree: non è la data entro cui ogni linea in rame deve cessare di funzionare. Sono previste eccezioni dove la fibra non è economicamente sostenibile e manca un’alternativa adeguata. L’atto nazionale può fissare l’avvio entro un anno e il completamento entro tre anni dall’avvio; gli operatori presentano poi il piano all’autorità entro sei mesi dall’atto, che lo valuta entro due mesi. Tutti questi termini appartengono alla proposta e possono cambiare nel negoziato. [1]
Dismissione del rame: condizioni e termini previsti dalla proposta| Passaggio | Cosa prevede la proposta |
|---|
| Spegnimento anticipato in una zona | Fibra su almeno il 95% degli immobili e servizi al dettaglio di qualità comparabile a prezzi accessibili |
| Termine generale | Entro il 31 dicembre 2035 gli Stati dovrebbero disporre lo spegnimento in tutte le aree (non è la data di cessazione di ogni linea) |
| Avvio della dismissione | Entro un anno dall’atto nazionale |
| Completamento | Entro tre anni dall’avvio |
| Piano dell’operatore | Presentato all’autorità entro sei mesi dall’atto nazionale |
| Valutazione dell’autorità | Entro due mesi dalla presentazione del piano |
| Eccezioni | Aree dove la fibra non è economicamente sostenibile e manca un’alternativa adeguata |
Tutti i termini sono quelli della proposta COM(2026) 16 e possono cambiare nel negoziato.
Il passaggio alla fibra può migliorare capacità e affidabilità, ma la sola copertura “vicino all’immobile” non garantisce che l’attivazione sia pronta, conveniente o funzionalmente equivalente. Una migrazione ordinata richiede continuità dei servizi essenziali e informazioni tempestive agli utenti, come prevede il testo. Per le imprese vanno verificati anche ascensori, allarmi, POS, telemetria, fax, numerazioni, alimentazione di emergenza e cablaggi interni; per le sedi non coperte servono alternative con livelli di servizio documentati. Il rischio competitivo è che tempi e condizioni di accesso alla nuova rete rendano più difficile la scelta tra fornitori, anche dove la rete esiste già. [1][3]
Spettro radio e satelliti
I diritti d’uso dello spettro avrebbero, in linea di principio, durata illimitata, con revisioni periodiche; per le bande armonizzate a banda larga assegnate a termine, la proposta indica di regola almeno 40 anni di utilizzo, con deroghe motivate. La maggiore prevedibilità può sostenere investimenti di lungo periodo, mentre condivisione e principio “use it or share it” mirano a evitare risorse inutilizzate. [1]
Diritti molto lunghi possono però favorire gli assegnatari esistenti e ridurre la contendibilità delle frequenze, se non accompagnati da condizioni verificabili di impiego e opportunità reali per nuovi entranti. Il BEREC solleva questa obiezione. Sul satellite, una procedura comune può semplificare servizi paneuropei, ma rimangono da bilanciare sicurezza, coordinamento internazionale ed esigenze degli Stati membri. [1][3]
Piattaforme digitali e Internet aperta
Il DNA non impone alle grandi piattaforme un contributo obbligatorio ai costi delle reti e non prevede una tariffa sul traffico. Gli articoli 191–193 disciplinano linee guida del BEREC, una sede di conciliazione volontaria su intese tecniche e commerciali e una successiva verifica del meccanismo. Un parere del BEREC e l’incontro organizzato dall’autorità non obbligano le parti a concludere un accordo economico. Presentare queste norme come un “fair share” già introdotto sarebbe improprio; sostenere che non avranno alcun effetto sulle trattative sarebbe altrettanto prematuro. [1][3]
Una buona valutazione economica dovrà distinguere i costi effettivi di interconnessione dal valore che contenuti e connettività generano reciprocamente, considerare accordi commerciali e investimenti già esistenti e controllare gli effetti su prezzi, innovazione e accesso dei fornitori minori. La proposta conserva i principi dell’Internet aperta e contempla chiarimenti per servizi innovativi. Il punto da sorvegliare è che eventuali pratiche differenziate non compromettano la possibilità degli utenti di accedere ai contenuti e alle applicazioni di propria scelta. [1][3]
Concorrenza e conseguenze per chi acquista connettività
L’armonizzazione potrebbe rendere più semplice entrare in più Paesi, ma il consolidamento del settore non è un effetto necessario del regolamento, né un vantaggio automatico per i clienti. Un’impresa più grande può disporre di maggiori risorse per investire; una minore pressione competitiva può invece ridurre scelta e capacità negoziale. Saranno decisivi il controllo delle concentrazioni, la regolazione dell’accesso all’ingrosso e la possibilità di cambiare fornitore. Il BEREC segnala che alcuni cambiamenti ai rimedi regolatori e alle tutele nazionali potrebbero indebolire questi presidi: si tratta di criticità da verificare nel testo finale, non di esiti già acquisiti. [1][3]
Per i responsabili IT e acquisti, l’azione utile oggi è censire le linee in rame e le dipendenze tecniche per sede, chiedere ai fornitori piani e date di migrazione verificabili, confrontare copertura effettiva e livelli di servizio delle alternative e prevedere nei rinnovi contrattuali clausole su continuità, costi di migrazione e possibilità di recesso. Occorre seguire gli emendamenti su accesso, frequenze, tutela degli utenti e cooperazione con le piattaforme, senza anticipare nei budget aumenti o riduzioni dei prezzi che la proposta non quantifica. [1][2]
Fonti principali
- [1] Commissione europea, proposta COM(2026) 16 final, 21 gennaio 2026, artt. 24, 53–60, 191–193 e 210.
- [2] Parlamento europeo, fascicolo legislativo 2026/0013(COD), stato dell’iter.
- [3] BEREC, Early Assessment of the Digital Networks Act, BoR (26) 52, 30 marzo 2026.
Presentato dalla Commissione europea il 21 gennaio 2026 e ora all’esame del Parlamento europeo, il Digital Networks Act è la proposta che riunisce in un unico regolamento direttamente applicabile le regole europee su reti e servizi di comunicazione elettronica. Il testo introduce il Single Passport per operare in più Paesi con una sola notifica, fissa al 31 dicembre 2035 il termine generale entro cui gli Stati dovrebbero disporre lo spegnimento della rete in rame, allunga la durata dei diritti d’uso dello spettro e affida al BEREC un ruolo di conciliazione volontaria tra operatori e grandi piattaforme, senza alcun contributo obbligatorio ai costi di rete. L’armonizzazione può ridurre costi amministrativi e favorire gli investimenti, ma gli effetti su concorrenza, prezzi e libertà di scelta dei clienti dipenderanno dal testo finale e dall’attuazione nazionale. L’analisi distingue ciò che la proposta prevede davvero dalle semplificazioni ricorrenti e indica ai responsabili IT e acquisti le verifiche utili fin da ora: censimento delle linee in rame, piani di migrazione verificabili, clausole contrattuali su continuità, costi e recesso.